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Notizia del 18.09.2014

 

I Giuristi per la Vita prendono posizione sul ddl omofobia la cui discussione inizierà oggi in Consiglio provinciale a Trento.
Queste le dichiarazioni in merito dell’Avv. Gianfranco Amato in esclusiva ed anteprima per noi di Notizie ProVita.
I Giuristi per la Vita esprimono viva preoccupazione per la prevista discussione che si terrà presso il Consiglio provinciale di Trento del testo unificato dei disegni di legge n. 2-351 “Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dall’intersessualità” (proponente signor Zanella) e n.11 “Interventi contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi).

Nella denegata e malaugurata ipotesi in cui il predetto testo normativo dovesse essere approvato, i Giuristi per la Vita annunciano fin da ora che utilizzeranno qualsiasi mezzo consentito dall’ordinamento giuridico per contrastarlo in tutte le competenti sedi istituzionali, ivi compresa quella giurisdizionale, stante la palese incostituzionalità dell’impianto di un simile disegno di legge.
Avv. Gianfranco Amato
Qui il link al sito dove abbiamo trovato la notizia. 

E di seguito il testo trentino.

Testo unificato dei disegni di legge n. 2-351 "Disposizioni per il contrasto alle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità" (proponente signor Zanella) e n. 11 "Interventi contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" (proponenti consiglieri Civico, Passamani, Detomas, Baratter e Bottamedi)

Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità

TESTO CORRETTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E RESPINTO IN DATA 30.06.2014

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Realizzazione degli interventi
Art. 4 - Azioni di coordinamento e impulso
Art. 5 - Azioni di sensibilizzazione culturale
Art. 6 - Interventi in materia di lavoro
Art. 7 - Interventi per l'inclusione sociale
Art. 8 - Interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari
Art. 9 - Modalità linguistiche, comportamentali e valutazione dei rischi
Art. 10 - Interventi di formazione della Provincia e dei propri enti strumentali
Art. 11 - Informazione e comunicazione
Art. 12 - Osservatorio sulle discriminazioni
Art. 13 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)
Art. 14 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)
Art. 15 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)
Art. 16 - Informazione al Consiglio provinciale
Art. 17 - Disposizione finanziaria

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, anche all'interno della loro dimensione affettiva, e garantisce la parità di diritti di ogni persona, considerando ogni discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla condizione di intersessualità come una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Questa legge individua misure per il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità e per la sensibilizzazione sui fenomeni dell'omofobia, della transfobia e del bullismo omofobico nel più ampio contesto delle azioni di contrasto alle discriminazioni.

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3. In attuazione delle finalità di questa legge, la Provincia garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi provinciali, escludendo ogni discriminazione individuata dal comma 1.

4. La Provincia valorizza il ruolo e l'apporto dei soggetti del terzo settore che hanno come obiettivo l'attuazione delle finalità di questa legge.

Art. 2

Definizioni

1. Nell'ambito di questa legge si applicano le definizioni contenute nella legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), e le seguenti:

  1. a)  "identità di genere": la percezione di sé come maschio o come femmina o in una

    condizione non definita;

  2. b)  "orientamento sessuale": la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre

    persone, che può essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale;

  3. c)  "intersessualità": condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i genitali o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o

    femminili;

  4. d)  "transessuale": persona che sente in modo persistente di appartenere a un genere

    opposto e, per questo, compie un percorso di transizione che generalmente si

    conclude con la riassegnazione chirurgica del sesso;

  5. e)  "transgender": persona che non si riconosce nei modelli correnti di identità e di ruolo di

    genere, ritenendoli non pienamente rappresentativi della propria esperienza.

2. La declinazione grammaticale maschile dei termini che identificano i destinatari di questa legge è inclusiva dei beneficiari che hanno un'identità femminile.

Art. 3

Realizzazione degli interventi

1. All'attuazione di questa legge provvedono la Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, favorendo anche il coinvolgimento delle associazioni locali che perseguono le finalità previste dall'articolo 1.

2. La Provincia promuove la creazione di reti territoriali contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere per la realizzazione di interventi di informazione, sensibilizzazione e diffusione di buone prassi, nell'ambito dei soggetti del sistema integrato dei servizi sociali previsti dall'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e valorizza l'apporto delle associazioni che perseguono le finalità indicate nell'articolo 1 nell'ideazione, nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti da questa legge, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale.

3. La Provincia può aderire a enti o a organismi nazionali e sovranazionali che perseguono le finalità di questa legge.

Art. 4

Azioni di coordinamento e impulso

1. La Provincia garantisce il coordinamento tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione di questa legge, quali, in particolare, quelle competenti in materia di pari

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opportunità, di istruzione, di lavoro, di sanità e sociale.
2. La struttura provinciale competente in materia di pari opportunità svolge la

funzione di coordinamento prevista dal comma 1, costituisce riferimento per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, riceve le segnalazioni delle situazioni di discriminazione e ne informa gli enti locali e le strutture provinciali competenti.

Art. 5

Azioni di sensibilizzazione culturale

1. Nell'ambito della promozione della cultura di genere prevista dall'articolo 9 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012, la Provincia sostiene azioni di sensibilizzazione riguardanti il pluralismo dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, con particolare riguardo all'affettività e alla sessualità.

2. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove, secondo un approccio inclusivo, la realizzazione di specifici progetti e attività sui temi dell'educazione alla sessualità e all'affettività, della promozione della salute e della prevenzione e del contrasto al bullismo omofobico.

Art. 6

Interventi in materia di lavoro

1. La Provincia, attraverso il piano degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), favorisce l'inserimento lavorativo e la riqualificazione professionale delle persone che per motivi derivanti dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità sono discriminate o esposte al rischio di marginalizzazione o esclusione, in particolare delle persone transessuali e transgender.

2. Le azioni previste dal piano per agevolare l'inclusione lavorativa dei soggetti individuati dal comma 1 possono essere dirette alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e prevedere specifici programmi di accompagnamento e di riqualificazione dei lavoratori discriminati.

Art. 7

Interventi per l'inclusione sociale

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, contrastano le forme di discriminazione previste dall'articolo 1 nell'ambito degli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale previsti dall'articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione della collettività e attività di sostegno ai singoli a rischio di emarginazione sociale in ragione della loro identità di genere o della loro condizione di intersessualità.

Art. 8

Interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari

1. Ciascuno può, nel rispetto delle norme statali in materia di capacità giuridica e di rappresentanza, designare una persona a sostenerlo per ogni esigenza assistenziale e psicologica in caso di fruizione di servizi presso le strutture sanitarie, socio-assistenziali e

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socio-sanitarie che erogano prestazioni per conto dell'ente pubblico. Tale persona ha il diritto di accedere alle strutture nel rispetto delle modalità stabilite dai regolamenti delle stesse e di essere informato sulle condizioni del designante, se ciò è previsto dallo stesso. La Giunta provinciale disciplina le modalità di designazione e di informatizzazione ai fini della conoscibilità da parte del personale coinvolto nell'erogazione dei servizi.

2. I consultori previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia), svolgono le proprie attività di informazione, assistenza, sostegno psicologico e consulenza anche in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla condizione di intersessualità.

3. Le strutture sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie individuate dal comma 1 tengono in considerazione le esigenze derivanti dall'identità di genere degli assistiti.

Art. 9

Modalità linguistiche, comportamentali e valutazione dei rischi

1. Per la salvaguardia del diritto di ogni persona alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, la Provincia promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere all'interno dell'organizzazione lavorativa e nei rapporti con il pubblico. A tal fine la Provincia adotta modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto dei principi di questa legge.

2. Il codice di comportamento dei dipendenti provinciali previsto dall'articolo 46 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), tiene conto dei principi individuati nell'articolo 1. Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, la sanzione è aggravata se le violazioni evidenziano una discriminazione fondata in particolare sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'intersessualità.

3. Per la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Provincia comprende le situazioni oggetto di questa legge tra i fattori esaminati nell'ambito della valutazione dello stress lavoro-correlato e dei rischi connessi alle differenze di genere prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per l'attuazione dei principi di questo articolo, la Provincia impartisce direttive ai propri enti strumentali, nel rispetto della relativa autonomia gestionale e organizzativa.

Art. 10

Interventi di formazione della Provincia e dei propri enti strumentali

1. La Provincia attua specifiche attività formative, rivolte a tutto il personale, sui temi oggetto di questa legge.

2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia promuove la realizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento del personale sui temi oggetto di questa legge.

3. La Provincia impartisce all'Azienda provinciale per i servizi sanitari direttive per la realizzazione di specifici programmi formativi destinati al personale sanitario e socio- sanitario. Gli interventi formativi previsti dall'articolo 36, commi 2 e 3, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 tengono conto delle finalità di questa legge.

4. La Provincia adotta direttive nei confronti dei propri enti strumentali per le finalità

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previste da questo articolo, nel rispetto della loro autonomia gestionale e organizzativa.

Art. 11

Informazione e comunicazione

1. La Provincia, anche in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni che perseguono le finalità di questa legge, attua campagne di informazione e di comunicazione sui temi oggetto di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione provinciale, privilegiando il ricorso a strumenti educativi e culturali innovativi, idonei a raggiungere un elevato numero di utenti.

Art. 12

Osservatorio sulle discriminazioni

1. Per consentire un'efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti da questa legge la Provincia svolge le funzioni di osservatorio per il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalla condizione di intersessualità, nel rispetto delle misure per la razionalizzazione della raccolta dei dati previste dalla legislazione provinciale in materia di attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Per lo svolgimento delle funzioni previste da questo comma, la Provincia può collaborare anche con le associazioni che perseguono le finalità di questa legge.

2. In particolare tramite l'osservatorio la Provincia:

  1. a)  elabora e sistematizza i dati che emergono dalla società civile in riferimento ai temi

    oggetto di questa legge e ai fenomeni di discriminazione previsti dal comma 1;

  2. b)  analizza e interpreta i dati;

  3. c)  divulga i dati anche tramite specifiche pubblicazioni.

    3. Le funzioni di osservatorio sulle discriminazioni sono svolte in coordinamento con

quelle dell'osservatorio delle pari opportunità previsto dall'articolo 7 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Il comitato concorre al conseguimento degli obiettivi individuati dall'articolo 1 della legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità". In particolare il comitato, nell'ambito delle sue funzioni di monitoraggio previste dal comma 1, lettera a), numero 6), effettua una rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alle pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere delle persone. Nell'ambito delle sue funzioni di disciplina dell'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, previste dal comma 1, lettera a), numero 3), il comitato garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione per la trattazione delle tematiche della legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità"."

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Art. 14

Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:
"
m bis) favorire percorsi di crescita senza alcuna discriminazione determinata dal genere, dalla

razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere e dall'intersessualità e contrastare tali discriminazioni;".

Art. 15

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge provinciale sulle pari opportunità 2012 è sostituito dal seguente:

"3 bis. La consigliera svolge inoltre attività di supporto e di consulenza, anche promuovendo procedure di conciliazione, a favore delle parti datoriali e delle/dei lavoratrici/ori in relazione alle forme di discriminazione contrastate dalla legge provinciale 14 marzo 2013, n. 2 (Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità), e dalla legge provinciale concernente "Interventi di contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dall'intersessualità"."

Art. 16

Informazione al Consiglio provinciale

1. Ogni due anni la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

2. Per verificare lo stato di attuazione di questa legge, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può convocare i soggetti che danno attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, promuovendo un confronto con i rappresentanti delle reti territoriali previste dall'articolo 3, comma 2. Le associazioni locali che perseguono le finalità previste dall'articolo 1 possono informare la competente commissione permanente del Consiglio provinciale circa situazioni rilevanti per l'attuazione di questa legge.

Art. 17

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

 

COMUNITA'

FIGLI DEL SACRO CUORE DI GESU'

EVENTO IMPORTANTE

11.06.2017

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PRIMI VOTI PRONUNCIATI DA GLORIA MEDEI

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